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Varate le nuove procedure amministrative per l’accesso e l’utilizzo dei finanziamenti comunitari

Autore Andrea Pignatti

Descrizione

Dal 1° maggio 2007 sono entrate in vigore le nuove procedure finanziarie applicabili alle sovvenzioni (grants) e ai contratti pubblici. Le nuove modalità sono state varate con il regolamento (CE) n. 478/2007, pubblicato sulla GUUE del 28 aprile scorso, e hanno una prospettiva gestionale dei finanziamenti più efficace e semplificata. Tale impostazione, infatti, è volta a semplificare le procedure per la richiesta e la gestione dei finanziamenti stanziati dall’UE per il periodo 20007-2013 (circa 975 miliardi di euro), riducendo i passaggi burocratici per l’accesso ai finanziamenti e gli oneri amministrativi e garantendo maggiore trasparenza comunicativa su coloro che hanno accesso a tali sovvenzioni.

Gli elementi più importati che emergono da tale regolamento, che è stato concepito in oltre due anni di lavoro, sono i seguenti:
- per sovvenzioni sino a 25.000 euro saranno necessari minori documenti giustificativi rispetto al passato;
- per sovvenzioni di importo inferiore a 60.000 euro i beneficiari potranno limitarsi a seguire norme strettamente necessarie (ovvero limitarsi al “principio di sana gestione finanziaria e all’assenza di conflitti di interesse”);
- viene alzata a 60.000 euro la soglia per l’eventuale aggiudicazione di appalti pubblici attraverso procedure maggiormente semplificate.

Il documento fornisce importanti indicazioni di carattere terminologico. Tra le più significative si segnalano:
- azionariato: si specifica cosa si intende per “partecipazione azionaria”, “azionariato”, finanziamento quasi mobiliare” e “strumento di assunzione al rischio”;
- principio di cofinanziamento: principio che “prevede che parte del costo di un’azione e dei costi correnti di un determinato soggetto sia a carico del beneficiario della sovvenzione o sia pagata con contributi diversi da quello comunitario”;
- costi ammissibili: si delineano i costi ammissibili ad una eventuale sovvenzione comunitaria. Nello specifico si definiscono tali i costi che sono stati effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e che soddisfano una serie di requisiti quali: essere sostenuti nell’ambito della durata dell’azione, essere indicati nell’ambito del bilancio previsionale dell’azione, essere necessari per portare a termine l’azione prevista, essere verificabili e identificabili (annotati nei registri contabili e determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato dove risiede il beneficiario), rispondenti alle norme in materia tributaria, giustificati e conformi alla sana gestione finanziaria. Tra i costi si sottolinea che oltre all’Iva, quando risulta già pagata e non rimborsabile al beneficiario, sono ammissibili anche i costi di ammortamento e quelli relativi al personale e “le retribuzioni del personale delle amministrazioni nazionali se esse sono correlate ai costi di attività che la pubblica autorità non svolgerebbe se il progetto non fosse realizzato”.
- sovvenzione comunitaria: intesa come contributo determinato da costi ammissibili e basati su spese effettivamente sostenute dal beneficiario.

Il quadro definitivo garantirà una maggiore tutela degli interesse finanziari dell’UE attraverso una maggiore trasparenza e controllo delle sovvenzioni concesse. A tale scopo gli Stati membri dovranno rendere pubblici, a partire dal 2008, i nominativi di coloro che beneficeranno dei Fondi strutturali e degli aiuti esterni. Tale procedura dovrà essere seguita dal 2009 per i sussidi agricoli.
Le integrazioni nei capitoli relativi alla “Base di dati centrale” e alle “Sanzioni amministrative e finanziarie” evidenziano l'intento della Commissione di rafforzare la lotta alle frodi e alla corruzione. La banca dati infatti permetterà di condividere, tra le Istituzioni comunitarie e gli Stati membri, i dati degli enti e organizzazioni esclusi dai finanziamenti comunitari.

Il regolamento di attuazione del regolamento finanziario applicabile al bilancio UE, pubblicato nel 2002, era entrato in vigore nel gennaio 2003. Esso prevedeva una verifica ed una eventuale revisione sulla base della sua implementazione. Le attuali modifiche sono entrate in vigore a partire dallo scorso 1° maggio.

Testi normativi di riferimento:
Regolamento (CE) 1605/2002: regolamento finanziario applicabile al bilancio UE (file.pdf)
Regolamento (CE) 1995/2006 che modifica il Regolamento (CE) 1605/2002 (file.pdf)

Regolamento (CE) 2342/2007 (versione consolidata agosto 2006): regolamento di attuazione del regolamento (CE) 1605/2002 (file.pdf)
Regolamento 478/2007 che modifica il regolamento (CE) 2342/2007 (file.pdf)

Documenti associati

Pubblicazione `New funds, better rules - Overview of new financial rules and funding opportunities 2007-2013` (file.pdf)

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