Varate le
nuove procedure amministrative per l’accesso e l’utilizzo dei
finanziamenti comunitari
Autore Andrea Pignatti
Descrizione
Dal 1°
maggio 2007 sono entrate in vigore le nuove procedure
finanziarie applicabili alle sovvenzioni (grants) e
ai contratti pubblici. Le nuove modalità sono state varate con
il regolamento (CE) n. 478/2007, pubblicato sulla GUUE
del 28 aprile scorso, e hanno una prospettiva gestionale dei
finanziamenti più efficace e semplificata. Tale impostazione,
infatti, è volta a semplificare le procedure per la richiesta e
la gestione dei finanziamenti stanziati dall’UE per il periodo
20007-2013 (circa 975 miliardi di euro), riducendo i passaggi
burocratici per l’accesso ai finanziamenti e gli oneri
amministrativi e garantendo maggiore trasparenza comunicativa su
coloro che hanno accesso a tali sovvenzioni.
Gli elementi più importati che emergono da tale regolamento, che
è stato concepito in oltre due anni di lavoro, sono i seguenti:
- per sovvenzioni sino a 25.000 euro saranno necessari
minori documenti giustificativi rispetto al passato;
- per sovvenzioni di importo inferiore a 60.000 euro i
beneficiari potranno limitarsi a seguire norme strettamente
necessarie (ovvero limitarsi al “principio di sana gestione
finanziaria e all’assenza di conflitti di interesse”);
- viene alzata a 60.000 euro la soglia per l’eventuale
aggiudicazione di appalti pubblici attraverso procedure
maggiormente semplificate.
Il documento fornisce importanti indicazioni di carattere
terminologico. Tra le più significative si segnalano:
- azionariato: si specifica cosa si intende per
“partecipazione azionaria”, “azionariato”, finanziamento quasi
mobiliare” e “strumento di assunzione al rischio”;
- principio di cofinanziamento: principio che
“prevede che parte del costo di un’azione e dei costi correnti
di un determinato soggetto sia a carico del beneficiario della
sovvenzione o sia pagata con contributi diversi da quello
comunitario”;
- costi ammissibili: si delineano i costi
ammissibili ad una eventuale sovvenzione comunitaria. Nello
specifico si definiscono tali i costi che sono stati
effettivamente sostenuti dal beneficiario della sovvenzione e
che soddisfano una serie di requisiti quali: essere sostenuti
nell’ambito della durata dell’azione, essere indicati
nell’ambito del bilancio previsionale dell’azione, essere
necessari per portare a termine l’azione prevista, essere
verificabili e identificabili (annotati nei registri contabili e
determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato
dove risiede il beneficiario), rispondenti alle norme in materia
tributaria, giustificati e conformi alla sana gestione
finanziaria. Tra i costi si sottolinea che oltre all’Iva, quando
risulta già pagata e non rimborsabile al beneficiario, sono
ammissibili anche i costi di ammortamento e quelli relativi al
personale e “le retribuzioni del personale delle amministrazioni
nazionali se esse sono correlate ai costi di attività che la
pubblica autorità non svolgerebbe se il progetto non fosse
realizzato”.
- sovvenzione comunitaria: intesa come contributo
determinato da costi ammissibili e basati su spese
effettivamente sostenute dal beneficiario.
Il quadro definitivo garantirà una maggiore tutela degli
interesse finanziari dell’UE attraverso una maggiore
trasparenza e controllo delle sovvenzioni concesse. A tale
scopo gli Stati membri dovranno rendere pubblici, a
partire dal 2008, i nominativi di coloro che beneficeranno
dei Fondi strutturali e degli aiuti esterni. Tale procedura
dovrà essere seguita dal 2009 per i sussidi agricoli.
Le integrazioni nei capitoli relativi alla “Base di dati
centrale” e alle “Sanzioni amministrative e
finanziarie” evidenziano l'intento della Commissione di
rafforzare la lotta alle frodi e alla corruzione. La banca dati
infatti permetterà di condividere, tra le Istituzioni
comunitarie e gli Stati membri, i dati degli enti e
organizzazioni esclusi dai finanziamenti comunitari.
Il regolamento di attuazione del regolamento finanziario
applicabile al bilancio UE, pubblicato nel 2002, era entrato in
vigore nel gennaio 2003. Esso prevedeva una verifica ed una
eventuale revisione sulla base della sua implementazione. Le
attuali modifiche sono entrate in vigore a partire dallo scorso
1° maggio.
Testi normativi di riferimento:
•
Regolamento (CE) 1605/2002: regolamento
finanziario applicabile al bilancio UE (file.pdf)
•
Regolamento (CE) 1995/2006 che modifica il
Regolamento (CE) 1605/2002 (file.pdf)
•
Regolamento (CE) 2342/2007 (versione
consolidata agosto 2006): regolamento di attuazione del
regolamento (CE) 1605/2002 (file.pdf)
•
Regolamento 478/2007 che modifica il
regolamento (CE) 2342/2007 (file.pdf)
Documenti associati
Pubblicazione
`New funds, better rules - Overview of new financial rules and
funding opportunities 2007-2013` (file.pdf) |