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Ente Autonomo Portuale di Messina  vs. Autorità Portuale di Messina

IL CGA DA RAGIONE ALL’ENTE PORTO

 

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza del 25 gennaio 2010, decidendo sul ricorso in appello n. 598/2006, ha stabilito che, con l’istituzione dell’Autorità Portuale nel porto di Messina, non sono venuti meno i poteri dell’Ente Autonomo Portuale sull’area costituente il “punto franco”.

I Giudici hanno chiarito che i compiti attribuiti all’Autorità Portuale dall’art. 6 della legge 84/94 ineriscono l’area portuale affidata alle sue cure e non escludono né assorbono attribuzioni e competenze delle Regione siciliana (né dell’Ente preposto per legge ed in virtù di provvedimento regionale all’amministrazione e gestione delle aree costituenti il “punto franco” del porto di Messina).

Hanno poi sottolineato l’estraneità alla controversie delle recenti vicende dell’Ente portuale, così come delle annose polemiche sulla sua utilità, ponendo invece in evidenza che allo stato, sulla base degli atti, l’Ente Autonomo Portuale di Messina risulta ancora esistente come soggetto dotato di "personalità giuridica pubblica"… "posto sotto la vigilanza della Regione costituito con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 1953, n. 270/A per l’attuazione della legge nazionale 191/51, che ha istituito un punto franco nel Porto di Messina comprendente un’area che ha un perimetro accuratamente delineato nei suoi confini.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha infine concluso affermando che non è nei poteri dell’Autorità Portuale risolvere d’imperio la relazione Stato/Regione, relativamente alla utilizzazione, per le finalità industriali che con legge la Regione Sicilia ha ritenuto di dover potenziare e finanziare, delle aree alla cui utilizzazione l’Ente Porto è stato regolarmente autorizzato con atto dell’Autorità al tempo competente, ritenendo, invece, che le vicende concernenti la relazione Ente Portuale - Autorità debbano trovare naturale sbocco in una conferenza alla quale abbiano a partecipare l’Amministrazione statale e quella regionale, sulla considerazione della molteplicità degli interessi coinvolti.

CENNI SULLA VICENDA

La controversia, decisa nei termini prospettati, nasce dalla richiesta di sgombero delle aree del demanio marittimo destinate, rispettivamente, a stazione di degassifica ed a bacino di carenaggio, ubicate nella zona falcata del porto di Messina, aree che, secondo l’Autorità Portuale, erano abusivamente occupate dall’Ente Portuale in assenza di titolo, per di più utilizzate per attività industriali da terzi cui l’Ente le avrebbe del tutto illegittimamente concesse.

L’Ente autonomo Portuale di Messina, titolare della gestione del punto franco del Porto di Messina ed anzi a tale fine appositamente istituito, aveva chiesto al T.A.R. l’annullamento delle ordinanze (n. 3 e 4 del 20 gennaio 1999) con le quali l’Autorità portuale di Messina aveva ingiunto lo sgombero, affermando invece che le aree in questione, ancorché esterne (ma prospicienti) il punto franco non sarebbero state né concesse illegittimamente a terzi, né abusivamente occupate dal momento che, malgrado non fosse mai intervenuta concessione, gli atti che ne avevano autorizzato l’ occupazione non avevano perso efficacia.

Il T.A.R. Sicilia (sez. Catania, sentenza n. 169/2006), aveva respinto il ricorso ritenendo abusiva l’occupazione da parte dell’Ente autonomo portuale di Messina e competente l’autorità portuale ad esercitare i poteri sul demanio marittimo in forza dell’affidamento ad essa di aree e banchine nonché della vigilanza sull’attività svolta nell’area portuale.

L’Ente Portuale di Messina, convinto dell’erroneità della sentenza, affidando le proprie ragioni all’avv. Domenico Arizzi, ha proposto ricorso in appello reiterando le censure (di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere) già dedotte.

Nella discussione dinanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa l’avv. Arizzi, per l’Ente Portuale, ha chiarito innanzitutto, la natura giuridica delle aree demaniali costituenti la zona denominata “porto di Messina”, precisandone la condizione, la titolarità, la distinzione in termini di gestione, attribuzioni e competenza, a partire dalla istituzione, con legge statale, nel 1951, del “punto franco” e del suo affidamento ad apposito Ente, istituito poi, dalla Regione siciliana, sulla base della legge n. 191/51, nella persona dell’appellante Ente Portuale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico cui appunto, era stata affidata l’amministrazione e la gestione del punto franco, mai dismessa.

Quindi, attraverso la minuziosa ricostruzione delle vicende relative alla acquisizione di aree anche esterne alla c.d. zona franca ed al legittimo espletamento tramite terzi di attività di natura industriale, che avrebbe beneficiato di finanziamento pubblico, l’avv. Arizzi ha ricostruito anche potestà e limiti dell’Autorità portuale in relazione alle aree del demanio marittimo, in tal modo contestando che nell’ambito dei poteri conferiti a tale autorità rientrassero anche le aree demaniali delle quali era stato disposto lo sgombero e ponendo in discussione, punto per punto, l’impianto motivazionale della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, dopo aver espresso apprezzamento per l’attenta e minuziosa ricostruzione fatta dalla difesa dell’Ente, ha dichiarato di condividere appieno l’addebito di erroneità mosso alla sentenza impugnata ritenendo più che evidente, dalla lettura della motivazione della sentenza gravata, che la decisione di reiezione adottata dal T.A.R. era conseguenza del mancato approfondimento, da parte del giudice di primo grado, della vicenda, ammettendo tuttavia che si trattava di questione tutt’altro che semplice e lineare che vedeva coinvolti interessi pubblici di composita titolarità, complicata, allo stato degli atti, dalla non ancora del tutto definita questione delle attribuzioni della Regione Siciliana in tema di demanio marittimo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha così annullato la sentenza del TAR Sicilia, riconoscendo che il Giudice di primo grado aveva mosso dall’erroneo presupposto che, con il passaggio di consegne all’Autorità portuale delle aree di titolarità relative al Porto di Messina, ogni autorità dell’Ente portuale, anche per ciò che riguardava il punto franco, era venuta meno e che all’Autorità portuale spettava, invece il complesso di poteri inerenti alla gestione delle aree demaniali, ivi compresi quelli relativi al punto franco.

La sentenza ha toccato vari aspetti. Così ha sottolineato che la Regione Sicilia ha competenza esclusiva nella materia industriale, derivante dall’art. 14, lett. a), e), p), s), nonché dall’art. 20 dello statuto della Regione siciliana, fatta salva, nella materia strettamente doganale, la riserva di competenza statale di cui all’art. 39 del medesimo statuto. Quindi, ha ricordato che la legittima costituzione dell’Ente Autonomo Portuale non è stata mai messa in discussione e si inquadra nell’ambito delle attribuzioni della Regione siciliana, dotata, sin dalla sua istituzione, di specialissima autonomia tutelata da copertura costituzionale. Si inquadra altresì nella mai disconosciuta pertinenza al demanio regionale dell’area in questione, sulla base dell’art. 32 dello statuto e del D.P.R. n. 684/1977 (indipendentemente dalla ancora non attuata redazione dei relativi elenchi).

I Giudici Amministrativi, poi, constatata l’indeterminatezza, per l’assenza di un’esatta perimetrazione, del territorio che il Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 1994 ha affidato all’Autorità portuale di Messina (con formula generica è detto “la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Messina è costituita dalle aree demaniali marittime, delle opere portuali e degli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla foce del torrente Annunziata e quelle prospicienti la Via Tommaso Cannizzaro”) hanno messo in evidenza come, proprio per l’indeterminatezza dei suddetti confini e per la prevalenza della legge sull’atto amministrativo, nel caso di specie, si deve presumere - in assenza di elementi certi dai quali possa essere desunta una differente volontà - che l’attribuzione territoriale non abbia inteso violare i confini del punto franco delimitati per legge e che, dunque, la circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale debba essere intesa nel senso di non voler varcare i confini delineati dalla legge n. 191 del 1951 e che non includa aree le quali, prima della istituzione di detta Autorità, abbiano ricevuto differente destinazione, o siano state sottoposte a differenti competenze di amministrazione e gestione.

Al riguardo i giudici hanno pure ricordato che il codice della navigazione prevede tuttora, la possibilità di istituire, nei porti di maggiore importanza, Enti portuali autonomi, dotati di personalità giuridica e che, in ogni caso, nel caso in esame, la norma deve essere coniugata con le attribuzioni (in materia industriale oltre che demaniale) della Regione siciliana ed alla legge che le ha trasferito le aree del demanio marittimo che non siano riconducibili agli interessi statali indicati nell’art. 1 del D.P.R. 1 luglio 1977 n. 684 (ancorché non definite ancora in appositi elenchi).

I Giudici amministrativi hanno quindi affermato che tuttora fanno capo all’Ente Portuale compiti ed attribuzioni derivanti dalla combinazione dell’art. 8 della legge 191/51 con il decreto regionale che lo ha costituito e che l’occupazione delle aree indicate nelle ingiunzioni di sgombero, rinviene la propria disciplina di base nel citato art. 36 del regolamento del Codice della navigazione, e non soggiace alle decadenze postulate dall’Autorità portuale visto peraltro che la realizzazione del bacino di carenaggio e della stazione di degassificazione per navi petroliere risultano previste nella L. R. n. 45/1975 (e successivamente nella L.R. n. 27/1987), con realizzazione affidata all’Ente Portuale di Messina, al quale è stato altresì imposto di provvedervi sulla base della convenzione stipulata con la SMEB s.p.a., con ciò dimostrandosi la persistenza dell’interesse regionale alla utilizzazione delle aree per le finalità specificate e, parallelamente, dell’Ente Portuale.

Quanto poi all’utilizzazione delle aree da parte della SMEB i Giudici Amministrativi hanno sottolineato come essa abbia ricevuto legittimazione nella stessa legge, sia per quanto concerne l’esecuzione delle opere (dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti) sia per esercizio del bacino di carenaggio che della stazione di degassificazione.