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Il nuovo formato della patente di guida vale come documento di riconoscimento.   

 

L’identità personale deve essere dimostrata con la Carta di identità, che è una certificazione di una qualità personale -l’identità personale, appunto-, oppure con titolo equipollente, quando la legge lo consente.In ordine alla patente di guida ci sono state varie interpretazioni sulla validità della stessa come documento utile a riconoscere la persona, soprattutto da quando la patente non è più rilasciata dalle prefetture, ma dagli uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tuttavia, con il DPR n. 445 del 2000 si è voluto raccogliere e coordinare le numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di equipollenza tra i vari documenti di riconoscimento e la Carta d’identità, con lo scopo di favorirne un’interpretazione univoca. Infatti, tale Decreto, all’art. 35, comma 2, stabilisce: "Sono equipollenti alla carta d’identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato".

Anche la patente di guida nel nuovo formato card deve essere compresa tra i documenti di riconoscimento così come espressamente previsto dall’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, considerato che in esso è stabilita la validità di ogni documento rilasciato da un’amministrazione dello Stato che contenga una foto del titolare. Tale è la nuova patente magnetica, che ha la foto del possessore ed è rilasciata dal Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come chiarito dall’Ufficio Studi del Ministero dell’Interno con parere n. M/2413/8 del 14/3/2000.